Agevolazioni per gli studenti
ESONERI PARZIALI (cfr Tabella 4)
Nel rispetto dei limiti temporali e dei principi di esclusione di cui al Regolamento Tasse e contributi, sono concessi degli esoneri parziali esclusivamente sui contributi universitari alle seguenti categorie di studenti:
• Studenti che si immatricolano per l’a.a. 2012/2013
Gli studenti che si immatricolano e che, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Regolamento, risultano essere in possesso dei requisiti di reddito e di patrimonio richiesti, possono ottenere che la determinazione dell’ammontare della contribuzione avvenga sulla base delle condizioni patrimoniali (calcolate in base all’ISPE) e reddituali (calcolate in base all’ISEE) del proprio nucleo familiare, articolate in sette fasce (cfr. Tabella 4) e distinte a seconda del tipo di Dipartimento a cui sono iscritti.
• Studenti che si iscrivono per l’a.a. 2012/2013 ad anni successivi al primo
Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo e che, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Regolamento, risultano essere in possesso di requisiti di reddito e di patrimonio tali da rientrare in una delle prime 6 fasce di ISEE e dei limiti patrimoniali possono ottenere che la determinazione dell’ammontare della contribuzione avvenga sulla base delle condizioni patrimoniali e reddituali del proprio nucleo familiare, a condizione che rispettino uno dei seguenti requisiti di merito (cfr Tabella 4):
1. abbiano acquisito alla data del 10 agosto 2012 almeno 15 crediti formativi nell’anno accademico precedente
ovvero
2. abbiano acquisito alla data del 10 agosto 2012 almeno 30 crediti formativi nell’anno accademico precedente
ovvero
3. abbiano acquisito alla data del 10 agosto 2012 tutti i crediti degli anni accademici precedenti (di corso precedenti l’ultimo di iscrizione) con una media aritmetica pari a 27/30 arrotondata per eccesso.
Gli studenti in possesso di ISEE che li colloca nella 7° fascia ovvero che non inviano on line il Modello ISEE e che, pertanto, sono collocati automaticamente in 7° fascia (cfr Tabella 4) possono ottenere esonero parziale o totale all’atto della determinazione dell’ammontare dovuto a titolo di contribuzione a condizione che:
1. abbiano acquisito alla data del 10 agosto 2012 almeno 30 crediti formativi nell’anno accademico precedente
ovvero
2. abbiano acquisito alla data del 10 agosto 2012 tutti i crediti degli anni accademici precedenti (di corso precedenti l’ultimo di iscrizione) con una media aritmetica pari a 27/30 arrotondata per eccesso.
Attenzione!
Nei corsi di laurea dove sono presenti tirocini formativi, considerati i tempi di acquisizione dei relativi crediti, si precisa che, ai fini del calcolo del merito per gli esoneri, si terrà conto dei CFU acquisiti in appelli ordinari entro il 31 dicembre 2012.
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo con iscrizione in corso, senza precedenti iscrizioni fuori corso intermedio, non in possesso del requisito di merito, che presentino la certificazione ISEE, possono:
• se collocati nella prima fascia di reddito ottenere lo slittamento alla quarta fascia di reddito e versare quindi la seconda rata prevista per coloro che abbiano almeno 15 crediti nell’a.a. precedente alla data del 10/08/12;
• se collocati nella seconda fascia di reddito ottenere lo slittamento alla quinta fascia di reddito e versare quindi la seconda rata prevista per coloro che abbiano almeno 15 crediti nell’a.a. precedente alla data del 10/08/12;
• Attenzione! Studenti che posseggono particolari requisiti di merito
a. per gli studenti che per l’a.a. 2012/2013 si trasferiscono nell’Università degli Studi del Molise, a seguito della ricostruzione di carriera e ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di merito, sono considerati tutti i crediti relativi agli esami sostenuti nell’anno accademico precedente nell’Ateneo di provenienza e convalidati;
b. per gli studenti che nell’anno accademico 2012/2013 effettuano un passaggio di corso sono considerati, a seguito della ricostruzione di carriera e ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di merito, tutti i crediti relativi agli esami sostenuti nell’anno accademico precedente, entro il 10 agosto 2012, e convalidati.
c. per gli studenti lavoratori iscritti fuori corso sono considerati, ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di merito, i crediti acquisiti nell’ultimo anno accademico, riferiti alla durata legale del Corso di Studi intrapreso;
d. per gli studenti immatricolati, per gli studenti rinunciatari o decaduti che si reimmatricolano con riconoscimento di crediti ed attività formative pregresse, nonché per gli studenti che si immatricolano nell’a.a. 2012/2013 in forza di rapporti convenzionali finalizzati al riconoscimento di attività formative e professionali pregresse in termini di crediti formativi universitari, la quantificazione dell’importo dovuto a titolo di tasse e contributi universitari avviene unicamente in ragione della situazione patrimoniale e reddituale del proprio nucleo familiare di origine, eccezion fatta per le ipotesi di esonero totale.
Per gli studenti di cui ai precedenti punti (a) e (b) ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di merito non si terrà conto dei crediti eventualmente convalidati, a seguito di ricostruzione di carriera, relativi ad esami appartenenti ad anni di corso successivi a quello di iscrizione.
Ai fini della determinazione dei crediti maturati alla data del 10 agosto 2012 non si tiene conto di quelli attribuiti per il sostenimento di esami non presenti nel piano di studio nonché di quelli relativi ad esami sostenuti per colmare eventuali debiti formativi.
• Immatricolati con voto di maturità 100/100 e 60/60
Sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dalla contribuzione per l’a.a. 2012/2013 gli studenti che, all’atto dell’immatricolazione ad un corso di laurea di primo livello, dichiarano una votazione di diploma di maturità pari a 60/60 o a 100/100.
- Possono accedere al beneficio gli studenti immatricolati per l’a.a. 2012/2013 ad altro Ateneo e che, per il medesimo anno accademico, presentano istanza di trasferimento presso l’Università degli Studi del Molise, con iscrizione al primo anno di corso;
- Possono accedere al beneficio gli studenti che si immatricolano nell’a.a. 2012/2013 in forza di rapporti convenzionali finalizzati al riconoscimento di attività formative e professionali pregresse in termini di crediti formativi universitari. In tale ultimo caso, ai fini della verifica del possesso del requisito di merito richiesto per la conferma del beneficio, si terrà conto dei crediti formativi acquisiti a seguito di convalida della carriera professionale e formativa pregressa;
- Lo studente beneficiario di tale esonero che presenterà, nel corso dell’a.a. 2012/2013, rinuncia irrevocabile agli studi sarà tenuto al pagamento della 1^ rata di iscrizione per il medesimo anno accademico se la domanda di rinuncia al proseguimento degli studi verrà presentata entro il 31 maggio 2012.
Attenzione!
Gli studenti di cui ai punti precedenti sono esonerati, all’atto dell’immatricolazione, unicamente dal pagamento della tassa di iscrizione, ma sono comunque tenuti al versamento dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
N.B.: Sono esclusi dall’esonero per voto maturità gli studenti rinunciatari e gli studenti decaduti che si riemmatricolano.
• Studenti in procinto di laurearsi
Gli studenti che intendono laurearsi entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2011/2012 non devono procedere all’iscrizione all’a.a. 2012/2013. Qualora lo studente non consegua il titolo entro la sessione straordinaria, deve effettuare l’iscrizione all’a.a. 2012/2013 e pagare la relativa tassa prima di sostenere atti di carriera.
Gli studenti che effettuano, invece, l’iscrizione per l’a.a. 2012/2013 e conseguono il titolo finale nella sessione straordinaria dell’anno accademico precedente, sono esonerati dal pagamento della seconda rata, ma non hanno diritto al rimborso della prima rata versata. (art. 27 del Regolamento studenti approvato con R.D. n. 1269/1938)
Attenzione!
Allo studente che non abbia la certezza di laurearsi nella sessione straordinaria, si consiglia la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito e del patrimonio (ISEE e ISPE) secondo le modalità e i termini indicati nel presente Regolamento, affinché la determinazione degli importi eventualmente dovuti a titolo di tasse e contributi avvenga sulla base delle effettive condizioni di reddito e di patrimonio.
Gli studenti che devono procedere all’iscrizione all’anno accademico 2012/2013 (ed eventualmente agli anni accademici successivi) esclusivamente per la discussione dell’esame finale di laurea, avendo ultimato tutti gli esami di profitto entro la sessione straordinaria dell’anno accademico precedente, sono esonerati dal versamento della contribuzione. Saranno, invece, tenuti a versare la prima rata, l’imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, oltre al diritto di mora, se dovuto.
• Esonero dal pagamento delle tasse per i dipendenti dell’Università del Molise che si iscrivono ad un Corso di Laurea di Primo livello o Magistrale a ciclo unico.
Nell’ambito delle azioni tese a promuovere la crescita professionale e formativa dei propri dipendenti, l’Università, a richiesta degli interessati, concede al Personale tecnico –amministrativo che si immatricoli a corsi di laurea di primo livello ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico presenti nella propria Offerta Formativa l’esonero parziale o totale dal pagamento delle tasse e dei contributi previsti, per un tempo massimo corrispondente alla durata normale del corso di studio prescelto aumentato di un anno, secondo i seguenti criteri:
Qualora il corso di studio prescelto sia attinente alle competenze funzionali della struttura organizzativa di appartenenza del lavoratore, il dipendente ottiene l’esonero totale; qualora il corso di studio prescelto non sia attinente alle competenze funzionali della struttura organizzativa di appartenenza del lavoratore, il dipendente è esonerato soltanto dal pagamento della contribuzione.
Tale beneficio può essere concesso, per una sola volta, al dipendente che non sia già in possesso di un titolo di livello universitario.
Rimane a carico del dipendente l’obbligo di corrispondere la tassa regionale per il diritto allo studio e, se dovuta, l’indennità di mora, nonché l’assolvimento della imposta di bollo prevista dalla normativa vigente.
Per confermare, negli anni successivi al primo, il diritto al beneficio il dipendente deve sostenere esami di profitto con la conseguente acquisizione di almeno 20 cfu entro il 10 agosto dell’anno precedente.
Per ciascuna coorte il beneficio potrà essere concesso , complessivamente, ad un numero massimo pari al 10% dei dipendenti in servizio.
Per quanto concerne la formazione post laurea e, segnatamente, i master di primo livello e di secondo livello, il personale tecnico-amministrativo che, essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando, richieda di partecipare ad un corso attinente alle competenze funzionali della struttura organizzativa alla quale appartiene, è esonerato dal pagamento delle tasse di frequenza del corso se partecipa allo stesso in sovrannumero rispetto al numero minimo necessario per l’attivazione del corso stesso.
In tal caso, il beneficio potrà essere concesso, previa autorizzazione del dirigente dell’Area Risorse Umane, e previo superamento di un colloquio con il Responsabile scientifico del corso.