Normativa Diritto d'Autore

Il diritto d’autore può essere inteso, in senso soggettivo, come l’insieme dei diritti e delle facoltà che l’ordinamento giuridico riconosce all’autore delle opere dell’ingegno aventi carattere creativo e spetta ad una persona fisica. I diritti morali attengono alla difesa della personalità dell’autore mentre i diritti patrimoniali sono rappresentati dalla possibilità di trarre vantaggi di ordine economico dalla utilizzazione dell’opera dell’ingegno. La legislazione sul diritto d’autore riveste una notevole importanza per le imprese editoriali anche per quanto riguarda le disposizioni che regolano i rapporti con gli autori. Le principali fonti della normativa sono costituite dal codice civile (artt. 2575-2583) e dalla legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, con il relativo regolamento di esecuzione. Il requisito della creatività comporta che l’opera, per essere protetta, deve avere, in qualche misura, un contenuto di novità, intesa non in senso assoluto, che rappresenti il segno dell’apporto originale.
La legge sul d’autore prevede (art. 103) un sistema di pubblicità legale basato su 3 registri (uno generale e due speciali) contro le violazioni del diritto d’autore sono previste difese e sanzioni giudiziarie sia sul piano civilistico che su quello penale.
I diritti morali sono inalienabili mentre i diritti patrimoniali sono cedibili e limitati nel tempo (sino al termine del settantesimo anno solare dopo la morte dell’autore).
Tra le categorie protette ci sono anche le opere fotografiche (D.P.R. 8/1/1979 n. 19), i programmi per elaboratore (D.Lgs. 29/12/1992 n. 518) e infine le banche di dati sia di tipo cartaceo che elettronico (D.lgs. 6/5/1999 n. 169).
Per le fotografie, anche digitali, bisogna distinguere se hanno o meno un carattere artistico. Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l’opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro). La tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia.
Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche. L’art. 90 della l. 633/41 infatti prescrive che ogni esemplare della foto deve contenere:
  1. il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
  2. l’indicazione dell’anno di produzione della fotografia e se la foto riproduce un’opera d’arte;
  3. il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.
Le opere inedite, comunque, sono più esposte al rischio di plagio. Allo scopo di offrire un mezzo di difesa contro l’appropriazione di opere non ancora pubblicate, la S.I.A.E. ha istituito il servizio deposito opere inedite, (www.siae.it); ha carattere privato e costituisce una prova dell’opera alla data del deposito.