Equipollenza titoli

Studenti stranieri
L’ammissione degli studenti stranieri ai Corsi di Studio delle Università italiane è regolata da disposizioni concordate dal MIUR con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Comunitarie. Le disposizioni sono consultabili sul sito web www.miur.it/studentistranieri, circolare Prot. 1291 del 16 maggio 2008.
Come chiarito dal MIUR con la nota prot. 956 del 9 maggio 2006 in materia di programmazione degli accessi, per “cittadino non comunitario residente in Italia” (ai sensi dell’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189) deve intendersi il cittadino straniero legalmente soggiornante in Italia che, al momento della richiesta di partecipazione all’esame di ammissione ai corsi, è in possesso di carta o di permesso di soggiorno per i motivi espressamente indicati nella legge stessa e che, per effetto di tale norma, accede agli studi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani. Questa categoria di candidati grava, pertanto, sui posti programmati unitamente ai cittadini comunitari, italiani compresi.
Il cittadino non comunitario residente all’estero, invece, è soggetto alle procedure di pre-iscrizione da effettuarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane operanti nel Paese di appartenenza. Questi ultimi, pertanto, graveranno sullo specifico contingente a suo tempo stabilito da ciascun Ateneo e pubblicato sul sito web del Ministero www.miur.it.

Titoli di studio esteri – Equipollenza
Il cittadino straniero che ottiene l’ammissione ad un Corso di Studio universitario italiano e che, oltre a possedere un titolo finale di scuola secondaria, abbia anche frequentato un periodo di studi di livello universitario in un Paese straniero, può presentare domanda di iscrizione con abbreviazione di corso.
La riduzione della durata del Corso di Studio italiano scelto dal singolo interessato potrà aver luogo se il curriculum del corso estero risulterà simile a quello italiano; l’Università italiana potrà provvedere alla convalida di un certo numero di crediti in alcune discipline, con decisione autonoma della competente autorità accademica.

L’equipollenza è una forma complessa di riconoscimento accademico che si basa sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero, con lo scopo di verificare se esso corrisponde in modo dettagliato, per livello e contenuti, ad un analogo titolo universitario italiano tanto da poterlo definire equivalente e dargli, così, lo stesso “peso” giuridico definendolo “equipollente”.
Le Università italiane, nella loro autonomia, valutano i titoli accademici stranieri, applicando gli artt. 2 e 3 della legge n. 148/02 (e, quindi, la Convenzione di Lisbona), allo scopo di rilasciare gli analoghi titoli italiani. Tale valutazione prescinde da qualsiasi automatismo e viene determinata singolarmente sui casi specificamente esaminati.
È possibile richiedere l’equipollenza di un titolo estero purché sussistano le seguenti condizioni:
a) il titolo deve essere stato rilasciato all’estero da un’Università o da altra istituzione di livello universitario che appartenga “ufficialmente” al sistema educativo di riferimento;
b) deve essere un titolo “ufficiale” del sistema di riferimento;
c) deve essere un titolo finale di 1°, 2° o 3° ciclo (bachelor-level o master-level o più avanzato);
d) deve, infine, esistere un titolo italiano con il quale si possa comparare il titolo estero.
Tra i documenti che devono essere necessariamente presentati dall’interessato per richiedere l’equipollenza si ricordano:
1) l’originale del diploma di scuola secondaria con la traduzione ufficiale in italiano e la dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza italiana all’estero;
2) l’originale del titolo accademico con la traduzione ufficiale in italiano e la dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza italiana all’estero. Certificato (in originale) dei corsi seguiti e degli esami sostenuti con la traduzione ufficiale in italiano del certificato;
3) programmi di studio (su carta intestata o comunque avvalorati con il timbro dell’Università di provenienza) di tutte le discipline del curriculum con la traduzione ufficiale in italiano e l’attestazione di conferma dei programmi rilasciata dalla rappresentanza italiana all’estero.
Naturalmente i termini e le modalità di immatricolazione all’Università sono diversi a seconda che si tratti di cittadini extracomunitari residenti all’estero,cittadini comunitari, cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia e cittadini italiani con titolo di studio conseguito all’estero. Per detti termini e modalità si rimanda alla circolare MIUR che regola l’accesso ai corsi universitari per il triennio 2008/2011. Per quanto non espressamente sopra indicato si fa riferimento alla medesima circolare.