Esonero parziale

Destinatari.
La riduzione della seconda e terza rata o la commisurazione di quest’ultime alle effettive condizioni reddituali del nucleo familiare di appartenenza spetta esclusivamente agli studenti che provvedono all’inserimento on-line dell’autocertificazione ISEE/ISEEU entro i termini previsti, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di reddito, patrimonio e merito dichiarati.
Sono presenti otto fasce di contribuzione.
Studenti immatricolati
Agli studenti immatricolati, tranne a quelli a tempo parziale, la suddetta riduzione spetta in base al reddito equivalente.
Sono previsti due esoneri per merito scolastico:
Merito eccellente: il conseguimento della maturità con voto 100/100 con lode comporta una riduzione di 200,00 euro complessive sulla seconda e terza rata (vedi tabella n. 2 a pag. 19 del Regoilamento Tasse e Contributi a.a. 2014/15).
Merito elevato: il conseguimento della maturità con voto 100/100 comporta una riduzione di 100,00 euro complessive sulla seconda e terza rata (vedi tabella n. 3 a pag. 20 del Regoilamento Tasse e Contributi a.a. 2014/15 ).
In entrambi i casi, non si ha diritto al rimborso se l’importo complessivo della seconda e terza rata è inferiore all’importo della riduzione.
Sono esclusi dall’esonero per voto di maturità gli studenti che hanno già conseguito un titolo universitario e quelli rinunciatari o decaduti in caso di nuova immatricolazione.
Gli studenti appartenenti alla VII^ e VIII^ fascia contributiva, il cui nucleo familiare possiede un valore ISEE/ISEEU superiore a 35.000,00 euro, nonché gli studenti a tempo parziale sono esclusi dal predetto esonero.
Studenti iscritti fino al І anno fuori corso
Agli studenti iscritti ad anni successivi al І fino al І anno fuori corso la riduzione della seconda e terza rata spetta in base al reddito equivalente e al merito universitario:

Merito Universitario Base (tabella n. 5 a pag. 22 del Regoilamento Tasse e Contributi a.a. 2014/15): per l’attribuzione di una delle fasce a contribuzione ridotta (dalla I^ alla VII^) in base al reddito equivalente è necessaria l’acquisizione nell’anno accademico precedente (dal 1° gennaio 2014 al 10 agosto 2014 in sessioni ordinarie), di almeno 15 crediti (10 crediti per gli studenti a tempo parziale).
Gli studenti appartenenti alla VIII^ fascia sono esclusi dal predetto esonero.
Merito Universitario Buono (tabella n. 6 a pag. 23 del Regoilamento Tasse e Contributi a.a. 2014/15 ): dalla I^ alla VI^ fascia contributiva l’acquisizione nell’anno accademico precedente (dal 1° gennaio 2014 al 10 agosto 2014 in sessioni ordinarie), di almeno 30 crediti formativi conseguiti con una media aritmetica non inferiore a 27/30 arrotondata per eccesso comporta una riduzione pari a 100,00 euro complessive sull’importo della seconda e terza rata.
Non si ha diritto al rimborso se l’importo complessivo della seconda e terza rata è inferiore all’importo della riduzione.
Gli studenti appartenenti alla VII^ e VIII^ fascia contributiva, il cui nucleo familiare possiede un valore ISEE/ISEEU superiore a 35.000,00 euro, nonché gli studenti a tempo parziale sono esclusi dal predetto esonero.
Attenzione:
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di merito previsti, si fa riferimento esclusivamente agli esami sostenuti (e, quindi, ai relativi crediti acquisiti) in appelli riferiti all’a.a.2013/2014; pertanto, sono esclusi dal conteggio dei crediti gli esami sostenuti nella sessione straordinaria dell’a.a.2012/2013 nel periodo 1° gennaio 2014/10 agosto 2014.
Nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie e Scienze Motorie e Sportive, considerati i tempi di acquisizione dei relativi crediti, si tiene conto dei CFU relativi ai Tirocini formativi acquisiti entro il 31 dicembre 2014.
Per gli insegnamenti biennali o le prove finali per le quali i crediti sono distribuiti su due anni, il computo dei CFU viene attribuito al secondo anno del corso di insegnamento o della prova finale nel quale è previsto il superamento del relativo unico esame. Pertanto, i crediti, ai fini degli esoneri, devono essere attribuiti interamente al secondo anno e i crediti attribuiti al primo anno devono essere considerati come non acquisibili ai fini del merito e, quindi, del calcolo della seconda e terza rata.

Mancato raggiungimento requisiti di Merito Universitario. Slittamento fascia di contribuzione
Gli studenti appartenenti alla I^ e II^ fascia di contribuzione che non hanno raggiunto il requisito del Merito Universitario Base di n. 15 CFU (10 crediti per gli studenti a tempo parziale) nell’anno accademico precedente (dal 1° gennaio 2014 al 10 agosto 2014 in sessioni ordinarie), sono tenuti al pagamento dei contributi previsti rispettivamente nella IV^ e V^ fascia, mentre dalla III^ alla VII^ fascia di contribuzione gli studenti che non hanno raggiunto il requisito del Merito Universitario Base di n. 15 CFU (10 crediti per gli studenti a tempo parziale) nell’anno accademico precedente (dal 1° gennaio 2014 al 10 agosto 2014 in sessioni ordinarie), sono tenuti al pagamento dei contributi previsti nella VIII^ fascia contributiva.
Studente a tempo parziale
Lo studente che, per impegni lavorativi o familiari o per motivi di salute, ritenga di poter dedicare allo studio solo una parte del suo tempo, può scegliere l’iscrizione a tempo parziale. Questa scelta, una volta effettuata, vincola lo studente per due anni accademici, durante i quali può conseguire al massimo n. 60 crediti formativi. Dopo un biennio a tempo parziale, lo studente può scegliere se rinnovare l’iscrizione part-time, oppure tornare automaticamente a tempo pieno. In caso di conseguimento anticipato del titolo da parte dello studente che opti nell’ultimo anno del corso di studi per il regime a tempo parziale, la contribuzione dovuta è quella prevista per il regime di studio a tempo pieno con conguaglio delle somme dovute.
Allo studente part-time è consentito il conseguimento del titolo finale in un numero di anni accademici pari al doppio della durata normale del corso di studio intrapreso, determinato partendo dall’anno di prima immatricolazione. L’iscrizione a tempo parziale comporta il pagamento dell’intero importo della prima rata, mentre la seconda e terza rata sono ridotte (Tabella n. 7 a pag. 24 del Regoilamento Tasse e Contributi a.a. 2014/15), dietro presentazione dell’autocertificazione ISEE/ISEEU secondo le modalità e le scadenze indicate nel presente regolamento.

Studente lavoratore
Lo studente lavoratore che non intende acquisire lo status di studente a tempo parziale può autocertificare on-line, in sede di dichiarazione ISEE/ISEEU, la propria condizione e, in tal caso, in presenza dei requisiti richiesti, può beneficiare degli esoneri per un numero di anni accademici pari al doppio della durata normale del corso di studio intrapreso, determinato partendo dall’anno di prima immatricolazione. Allo studente lavoratore che non intende acquisire lo status di studente a tempo parziale non viene applicato l’importo agevolato di tasse e contributi previsto per lo studente a tempo parziale.
Merito in caso di trasferimento, passaggio di corso, rinuncia e decadenza
Agli studenti che si trasferiscono presso l’Università degli Studi del Molise sono considerati, a seguito della ricostruzione di carriera e ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di merito, tutti i crediti relativi agli esami sostenuti nell’anno accademico precedente nell’Ateneo di provenienza e convalidati.
Agli studenti che effettuano un passaggio di corso sono considerati, a seguito della ricostruzione di carriera e ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di merito, tutti i crediti relativi agli esami sostenuti nell’anno accademico precedente entro il 10 agosto 2014 e convalidati.
Agli studenti che si trasferiscono o effettuano un passaggio di corso, ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di merito, non si tiene conto dei crediti eventualmente convalidati, a seguito di ricostruzione di carriera, relativi ad esami appartenenti ad anni di corso successivi a quello di iscrizione.
Agli studenti rinunciatari e decaduti che si reimmatricolano con riconoscimento di crediti ed attività formative pregresse, la quantificazione dell’importo dovuto avviene unicamente in ragione della situazione patrimoniale e reddituale del proprio nucleo familiare di origine, eccezion fatta per le ipotesi di esonero totale.
Ai fini della determinazione dei crediti maturati alla data del 10 agosto 2014, non si tiene conto di quelli attribuiti per il sostenimento di esami non presenti nel piano di studio.

Studenti esclusi dalle riduzioni
Gli studenti – ad esclusione dei beneficiari o idonei non beneficiari di borsa di studio ESU e dei disabili di cui al punto 3 del par.  – sono tenuti a pagare l’importo massimo della seconda e terza rata previsto nella VIII^ fascia nei seguenti casi:
1. Mancato inserimento on-line dell’autocertificazione ISEE/ISEEU entro i termini previsti;
2. Acquisizione nell’anno accademico precedente (dal 1° gennaio 2014 al 10 agosto 2014 in sessioni ordinarie), di un numero di crediti inferiore a 15 (10 per gli studenti part-time) per gli studenti ascrivibili nelle fasce dalla III^ alla VII^;
3. Valore patrimoniale ISPE/ISPEU superiore al limite massimo riportato nella Tabella A di cui a pag. 12 in relazione al numero dei componenti del proprio nucleo familiare;
4. Iscrizione dal secondo anno fuori corso in poi;
5. Iscrizione ad un corso di laurea di primo livello e già in possesso di un diploma universitario o di una laurea di pari livello e della stessa durata;
6. Iscrizione ad un corso di laurea di primo livello ovvero ad un corso di laurea specialistica o magistrale e già in possesso di una laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente a quello introdotto dai DD.MM. 509/99 e 270/04;
7. Iscrizione ad un corso di laurea di primo livello ovvero ad un corso di laurea specialistica o magistrale e già in possesso di una laurea specialistica o magistrale;
8. Iscrizione ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico e già in possesso di una laurea di primo livello.
Gli studenti appartenenti alle sottoelencate categorie – ad esclusione dei beneficiari o idonei non beneficiari di borsa di studio ESU e dei disabili  – sono esclusi da qualsiasi tipo di esonero e sono tenuti a versare i contributi previsti dai rispettivi bandi:
1. Iscritti ai corsi di TFA, PAS e di Specializzazione per il Sostegno;
2. Iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.