Esonero totale

Destinatari
Sono beneficiari di esoneri totali da tasse e contributi universitari le seguenti categorie di studenti:
1. Beneficiari e Idonei non beneficiari di Borse di Studio erogate dall’E.S.U. – Ente per il Diritto allo Studio Universitario – Regione Molise.
Agli iscritti al 1° anno Fuori Corso è concesso l’esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione ed un esonero pari alla metà dei contributi universitari dovuti. Tale categoria di beneficiari DEVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA. L’Università, a seguito della verifica da parte dell’ESU della sussistenza delle condizioni per la concessione delle predette borse di studio, procede alla restituzione d’ufficio di quanto versato, fatta eccezione per l’imposta di bollo e la tassa regionale.
Gli studenti destinatari di provvedimento di revoca della Borsa di studio da parte della Regione saranno tenuti al pagamento delle tasse e contributi dovuti per l’anno accademico di riferimento. Tale disposizione viene applicata anche nel caso in cui la revoca sia determinata da atto formale di rinuncia agli studi.
2. Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo Italiano.
Alla domanda va allegato il documento rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri attestante l’assegnazione della borsa (è esclusa la sola candidatura). Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio, nonché al rispetto dei requisiti di merito.
Tale categoria di beneficiari DEVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA.
L’Università, a seguito dell’accertamento del diritto all’esonero, procede alla restituzione d’ufficio di quanto versato, fatta eccezione per l’imposta di bollo e la tassa regionale.
3. Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5.02.1992, n. 104, o con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento, anche se già in possesso di ulteriori titoli accademici.
Tale categoria di beneficiari NON DEVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA, ma solo il versamento dell’imposta di bollo e della tassa regionale, con le medesime modalità e termini previsti per le iscrizioni agli anni successivi, tramite accesso alla propria pagina web presente all’interno del Portale dello Studente. Nel caso di pagamento della prima rata, quest’ultima viene rimborsata.
Gli studenti con disabilità devono presentare, entro i termini di scadenza delle immatricolazioni ed iscrizioni, la domanda di esonero, compilando l’apposito modulo (Dichiarazione sostitutiva della condizione di disabilità), reperibile sul sito web nella pagina dedicata al Diritto allo studio-Tasse e contributi-sezione modulistica, e attestante il riconoscimento dell’handicap e il grado di invalidità accertato da parte delle commissioni mediche competenti. Le condizioni di disabilità non permanente, o, comunque, soggette a scadenze o a revisione periodica, devono essere confermate mediante autocertificazione a seguito di ogni rinnovo. Le informazioni sulla disabilità devono essere inserite on-line dallo studente stesso nell’area riservata del Portale dello Studente.
4. Studenti immatricolati per l’a.a.2014/15 al Corso di Dottorato di Ricerca – XXX Ciclo ed iscritti ad anni successivi XXVII – XXVIII – XXIX Ciclo, che usufruiscono della Borsa di Studio di Dottorato o con disabilità di cui al punto 3 del par. 6.a).
Tale categoria di beneficiari NON DEVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA, ma solo il versamento dell’imposta di bollo e della tassa regionale.
5. Studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.
Tale categoria di beneficiari NON DEVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA, ma solo il versamento dell’imposta di bollo e della tassa regionale e non possono effettuare per gli anni accademici di interruzione alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell’anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito, ma va considerato ai fini del conteggio degli anni per l’ottenimento degli esoneri a partire dall’anno di prima immatricolazione.