Normativa nazionale

Fino al 2001 il riferimento legislativo per l’utilizzo delle apparecchiature operanti nelle bande di frequenza da comunemente dette a banda 2.4 GHz e a banda 5 GHz, utilizzate per la trasmissione wireless LAN, era dato dal DPR 447 del 5 Ottobre 2001. Il decreto stabiliva che tali frequenze potessero essere impiegate solo nell’ambito di LAN ad uso privato, mentre per connettere una WLAN alla rete pubblica occorreva un’autorizzazione generale del Ministero nonché il pagamento di un canone.
A partire dal gennaio 2002, il regolamento di attuazione dello stesso DPR 447 del 5 Ottobre 2001 consente l’utilizzo di dispositivi di WLAN che operano sulle bande di frequenza appositamente assegnate, senza più la necessità di richiedere alcuna concessione. Il quadro regolamentare definitivo per l’utilizzo della tecnologia Wi-Fi, in ambito pubblico, è dato però dal cosiddetto decreto Gasparri del 28 Maggio 2003, che regola le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell’accesso Radio-LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni, “Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell´accesso radio”.
Il Decreto Ministeriale (Decreto Landolfi) 4 ottobre 2005 “Modifica del decreto 28 maggio 2003, concernente: “Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell´accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni” liberalizza l’erogazione dei servizi WiFi.
La delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (num. 102/03/CONS) precisa che non è necessario disporre di licenza o autorizzazione per l’erogazione di servizi di connettività di rete nel caso l’attività commerciale non abbia come oggetto sociale principale l’attività di telecomunicazioni (es. bar, alberghi, centri commerciali).
Con Decreto Legge 27 luglio 2005, n.144 “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”, noto come decreto Pisanu, alcune delle norme citate precedentemente sono state variate.
L’articolo 7, infatti, invalida la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (num. 102/03/CONS) precedentemente citata, indicando che è necessario richiedere un’autorizzazione al questore per chi mette a disposizione terminali telematici. L’autorizzazione va richiesta per chi ne fa attività prevalente o esclusiva, o per chi ha più di 3 terminali installati. Inoltre richiede la “preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili“.
Con la legge di conversione N. 10/2011 del decreto “Milleproroghe” N. 225/2010, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 53 alla G.U. n. 47 del 26/02/2011, viene definita la nuova normativa per la fornitura di accesso ad Internet pubblico tramite wifi.
Tutte le novità sono inserite nell’articolo 2, comma 19 che recita:
All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attivita’ principale,»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
ossia:
1. tutti gli esercizi commerciali o circoli privati che non hanno come attività principale la fornitura al pubblico dell’accesso ad Internet sono esonerati dal richiedere la licenza in questura; tale obbligo rimane quindi soltanto per gli Internet Point.
2. non è più obbligatoria l’identificazione degli utenti ed il monitoraggio delle connessioni da lui effettuate.
Tuttavia, come da REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE INFORMATICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, per la rete dati di Ateneo permane l’obbligo del sistema di autenticazione (identificazione) degli utenti e l’eventuale monitoraggio, in forma anonima, delle connessioni.